Nessuna imposta di registro per l’acquisto di terreni agricoli

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Per l’anno 2021 alcuna imposta di registro fissa (art. 2, comma 4-bis, DL 194/2009) è dovuta da parte dei Coltivatori Diretti e degli Imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, con riferimento agli atti di trasferimento a titolo oneroso dei terreni agricoli di valore inferiore o uguale a Euro 5.000.

Vi è da dire che, con riferimento a tale tipologia di atti, già il DL 194/2009 ha introdotto un regime agevolativo. Ed infatti, in virtù della predetta normativa, tali atti sono soggetti all’ imposta di registro in misura fissa (Euro 200,00), all’imposta ipotecaria in misura fissa (Euro 50,00) ed all’imposta catastale nella misura variabile dell’1% sul prezzo di cessione.

Con la Legge di Bilancio 2021 è stato invece previsto che, per l’anno 2021, tali atti saranno soggetti esclusivamente all’imposta ipotecaria nella misura fissa (Euro 50,00) ed all’imposta catastale nella misura dell’1%. Quindi, come anzidetto, le parti saranno esonerate dal pagamento dell’imposta di registro (Euro 200,00).

Va infine ricordato che si decade dall’agevolazione appena descritta se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula dei citati atti di trasferimento, i terreni vengano venduti e/o cessano di essere coltivati e/o non siano più condotti direttamente dall’acquirente.

Fonti:

Decreto Legge n. 194/2009

Legge n. 178/2020

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