Cos’è la prelazione agraria?
La prelazione agraria è il diritto di essere preferiti ad altri per l’acquisto di un terreno agricolo nel caso in cui il proprietario di questo terreno abbia deciso di venderlo.
A chi spetta?
Il diritto di prelazione spetta a:
- i coltivatori diretti del terreno agricolo;
- le società agricole di persone in cui almeno la metà dei soci è coltivatore diretto del terreno agricolo.
Sono esclusi dal diritto di prelazione gli imprenditori agricoli professionali e le società di capitali, anche se costituite da soci coltivatori diretti.
Il Legislatore ha infatti voluto favorire l’acquisto dei terreni agricoli da parte di chi effettivamente li coltiva.
Quando può essere esercitata?
La prelazione può essere esercitata se il coltivatore diretto o la società agricola di persone conduca in affitto, da almeno due anni, il terreno agricolo da acquistare. Se questo terreno non è affittato, la prelazione potrà essere esercitata dai coltivatori diretti o dalle società agricole di persone che sono proprietari dei terreni confinanti.
La prelazione è esclusa se il terreno agricolo si trova in una zona edificabile o è oggetto di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento ed espropriazione per pubblica utilità. E’ esclusa anche nel caso in cui il terreno agricolo sia trasferito per donazione.
Come si esercita?
Il proprietario è obbligato a comunicare ai soggetti sopra indicati, tramite lettera raccomandata, la propria intenzione di vendere il terreno agricolo. Alla comunicazione deve essere allegato il contratto preliminare di compravendita nel quale andranno specificati, tra l’altro, il nome dell’affittuario o del proprietario del terreno confinante ed il prezzo al quale si intende vendere.
L’affittuario (o il proprietario del terreno confinante) ha:
- 30 giorni per inviare al venditore una lettera raccomandata con la quale accettare il contratto preliminare di compravendita;
- 3 mesi per pagare il prezzo stabilito per la vendita del terreno agricolo.
Cosa succede se il venditore non invia la comunicazione?
Se il venditore omette di comunicare ai soggetti interessati quanto sopra, ed il terreno viene ceduto a terzi, l’affittuario (o il proprietario del terreno confinante) può riscattare il terreno entro un anno dalla vendita. La possibilità di riscatto è prevista anche nel caso in cui il venditore invii la comunicazione del venditore, ma indichi nel contratto preliminare di compravendita un prezzo superiore a quello al quale il terreno agricolo sia poi effettivamente venduto a terzi.
La comunicazione in oggetto può essere evitata solo nel caso in cui tutti i soggetti legittimati rinuncino preventivamente, e per iscritto, alla prelazione.
Fonti
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