Focus sul contributo a fondo perduto 2021

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Contributo a fondo perduto

L’articolo pubblicato nei giorni scorsi sulla tematica del contributo a fondo perduto 2021 spettante alle aziende agricole Contributo a fondo perduto 2021  ha suscitato molto interesse. Numerosi sono i quesiti che ci sono pervenuti sull’argomento. Per questa ragione con questo approfondimento cercheremo di rispondere a tutte le vostre richieste.

A chi spetta?

Il Decreto Sostegni (art. 1 del D.L. n. 41/2021) ha previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti residenti in Italia e titolari di partita Iva attiva alla data del 23 marzo 2021 che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario.

Ricordiamo che l’agevolazione in questione prevede che per beneficiare del contributo a fondo perduto devono risultare soddisfatti i seguenti requisiti:

  1. il soggetto deve aver conseguito, nell’anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi (rilevanti a fini fiscali) non superiore a 10 milioni di euro;
  2. l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 deve risultare inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019.

Come fanno le aziende agricole a verificare i requisiti e a calcolare il contributo?

Nessun problema sussiste nel caso in cui l’attività agricola venga esercitata per il tramite di S.r.l., Società cooperative, S.n.c. o S.a.s., e non si è optato per la determinazione del reddito su base catastale. In questo caso, le informazioni necessarie per il calcolo del contributo a fondo perduto potranno essere ritrovate nel modello REDDITI SC o SP, per quanto riguarda i ricavi fiscali (requisito n. 1), e nel modello dichiarazione IVA, per quanto riguarda il fatturato (requisito n. 2).

La verifica di queste informazioni, tuttavia, può risultare non particolarmente agevole per tutti quegli imprenditori agricoli che usufruiscono di particolari regimi fiscali, quali:

  • la tassazione dei redditi su base catastale (cosiddetto “reddito agrario”) ai fini delle imposte dirette (art. 32 del D.p.r. 917/1986);
  • la semplificazione di alcuni adempimenti IVA ordinari (art. 34 D.p.r. 633/1972).

Cosa fare in questo caso?

Nelle istruzioni alla compilazione del Modello per la richiesta del contributo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per i soggetti titolari di reddito agrario, ai fini della verifica dei requisiti di cui sopra, nonché per la determinazione della base di calcolo del contributo a fondo perduto, occorrerà far riferimento al volume d’affari, i.e. al fatturato.

L’importo del volume d’affari (fatturato) è evidenziato nel modello di dichiarazione IVA al campo VE50.

Casi particolari

Può accadere che l’impresa agricola con un volume d’affari annuali non superiore ad Euro 7.000 non sia tenuta alla presentazione della dichiarazione IVA, in quanto esonerata dal particolare regime ex articolo 34, comma 6, del Dpr 633/1972.

Secondo l’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 22/E del 21 luglio 2020), in tali casi potrà essere considerato l’ammontare complessivo delle operazioni poste in essere nei confronti di soggetti passivi IVA, in quanto certificate mediante apposita “autofattura”; mentre nel caso in cui l’impresa agricola operi esclusivamente nei confronti di consumatori finali “si ritiene necessario far riferimento alla documentazione tenuta ai fini della verifica del superamento della soglia massima (Euro 7.000) prevista per il regime di cui all’articolo 34, comma 6, del D.p.r. n. 633/1972”.

In generale va detto che alla maggior parte delle cessioni di prodotti agricoli effettuate dagli stessi produttori agricoli si applica il regime speciale previsto dall’articolo 34, primo comma, del Dpr 633/1972, il quale, rispetto al regime IVA ordinario, prevede la determinazione forfettaria dell’IVA da versare, mantenendo inalterati gli altri obblighi correlati all’IVA (fatturazione elettronica, registrazione, liquidazione periodica, dichiarazione IVA).

Per effetto dell’art. 2 del D.p.r. 696/1996, le operazioni poste in essere da produttori agricoli che commerciano al dettaglio (anche tramite e-commerce) sono inoltre esonerate dall’ obbligo di certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale, salvo che la fattura non venga esplicitamente richiesta dal cliente. Di conseguenza i corrispettivi derivanti da queste operazioni non saranno soggetti all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, ma dovranno essere annotate su un registro corrispettivi fisico/analogico.

A questo quadro normativo, si aggiunge un’ulteriore variante costituita dal regime speciale prevista dall’ articolo 34, comma 6, del Dpr 633/1972 per quei soggetti con volume d’affari annuale inferiore a 7.000 euro, il quale, oltre a prevedere l’esonero dai versamenti IVA e dalla presentazione della dichiarazione IVA, prevede anche l’esonero da tutti gli obblighi documentali e contabili relativi alle vendite effettuate.

In particolare per quei soggetti che vi rientrano, non vi è alcun obbligo di certificazione delle vendite mediante scontrino, ricevuta o fattura, e nessun obbligo di annotazione delle vendite sui registri IVA.  Unico obbligo per il produttore agricolo è quello di numerare e conservare le “autofatture” di vendita: infatti se le cessioni vengono effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA, spetterà al cliente l’emissione di “autofattura” e la consegna della stessa al produttore agricolo, il quale avrà l’obbligo di conservarla; mentre se le cessioni vengono effettuate nei confronti di consumatori finali, il produttore agricolo non è tenuto ad emettere alcun documento per certificare le operazioni effettuate, né ad effettuare alcuna annotazione su registri IVA fisici/analogici.

Pertanto, nel caso di vendite a consumatori finali, non è chiaro quale sia la “documentazione tenuta ai fini della verifica del superamento della soglia massima (Euro 7.000) prevista per il regime di cui all’articolo 34, comma 6, del D.p.r. n. 633/1972”, così come indicata dall’Agenzia delle Entrate.

Conclusioni

Alla luce delle suddette considerazioni, ne deriva che l’Agenzia delle Entrate non sarà in grado di effettuare controlli ex-ante sulla verifica della spettanza del contributo a fondo perduto per diverse imprese agricole, ma potrà farlo soltanto successivamente richiedendo i documenti a supporto del calcolo.

Ne consegue che il richiedente dovrà essere in grado di fornire adeguate prove documentali a supporto di quanto dichiarato nell’istanza. Questo comporta, in modo particolare per il soggetto esonerato dagli adempimenti IVA, la raccolta e la verifica di qualsiasi tipo di documentazione che possa giustificare l’importo delle operazioni attive effettuate negli anni 2019 e 2020.

Fonti:

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