Con il D.M. 10 febbraio 2021 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha lasciato invariate, rispetto all’anno 2020, le percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi (bovini e suini) effettuate nell’anno 2021 da parte degli imprenditori agricoli.
Anche per l’anno 2021, quindi, le percentuali di compensazione sono fissate nella misura:
- del 7,65% per le cessioni di bovini;
- del 7,95% per le cessioni di suini.
Si rammenta che i produttori agricoli che si avvalgono del regime speciale IVA di cui all’art. 34 del DPR 633/72 non possono detrarre analiticamente l’IVA pagata sugli acquisti. In tale ipotesi, dunque, l’ammontare dell’IVA detraibile verrà calcolata in maniera forfettaria, applicandosi delle percentuali di compensazione all’IVA dovuta sulle cessioni dei prodotti agricoli, animali vivi compresi.
Di conseguenza quanto maggiore è l’aliquota di compensazione stabilita, tanto maggiore sarà l’entità della detrazione IVA spettante e tanto minore sarà l’IVA da versare per le cessioni in questione.
Fonti:
- D.M. 10 febbraio 2021 Gazzetta Ufficiale
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